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Cosa è il MES, come funziona e a quali condizioni si può usare?

Updated: Dec 13, 2020

Da quando si è diffusa la pandemia da Covid-19 si sente spesso parlare del MES, ossia del Meccanismo Europeo di stabilità, che negli ultimi giorni è al centro del dibattito tra le forze politiche del Paese, le quali si stanno dividendo in merito alla riforma del MES e sull’opportunità di utilizzarne i fondi messi a disposizione, creando tensioni a livello governativo. Ma cosa è il MES e perché il suo utilizzo genera tutte queste controversie a livello politico? Scopriamolo insieme partendo dalle origini…

Il Meccanismo europeo di stabilità (MES), detto anche Fondo salva-Stati, è un’organizzazione internazionale con sede in Lussemburgo, nata nel 2012 in sostituzione di due strumenti di finanziamento dell'UE: lo strumento europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM), con l’obiettivo di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri dell’UE in difficoltà.



Il MES è stato istituito grazie alle modifiche apportate al Trattato di Lisbona, ratificate dal Consiglio UE nel marzo del 2011. L’entrata in vigore era inizialmente prevista per il 2013. Tuttavia, fu anticipata al luglio del 2012 a causa della cosiddetta “Crisi del Debito Sovrano”, che ha investito diversi Paesi dell’Eurozona, tra cui il caso emblematico della Grecia. In altre parole, potremmo definire il MES come un meccanismo volto a garantire la stabilità finanziaria dell’Eurozona, tramite l’erogazione di finanziamenti ai Paesi dell’Unione. Tuttavia, tali finanziamenti sono soggetti a delle condizionalità, talvolta piuttosto rigorose, che possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche, al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite. Infatti, la linea di credito del MES può eventualmente essere erogata sotto forma di linea di credito soggetta a criteri di accettazione per i Paesi o a condizioni rafforzate. Inoltre, possono essere attuati anche interventi sanzionatori a carico degli Stati che non dovessero rispettare le scadenze di restituzione.

Il fondo, con sede in Lussemburgo, è gestito da: un Consiglio dei governatori formato dai ministri finanziari dell'area euro, da un Consiglio di amministrazione (nominato dal Consiglio dei governatori), da un direttore generale, con diritto di voto, nonché dal commissario UE agli affari economico-monetari e dal presidente della BCE, nel ruolo di osservatore. Le decisioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice.

Ma come funziona questo meccanismo del fondo salva-Stati?

Innanzitutto, in caso di difficoltà finanziaria sarà lo Stato stesso, che si trova in situazione di crisi, a dover avanzare la richiesta di accedere al MES. Il processo di erogazione del finanziamento da parte del Fondo può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

1) Lo Stato in difficoltà avanza la richiesta di accesso al finanziamento del MES. Le condizioni e modalità del finanziamento sono negoziate dal Paese richiedente e formalizzate in un memorandum d'intesa, per il quale non è previsto l'obbligo di ratifica da parte dello Stato membro.

2) L’organo plenario del MES richiede alla Commissione Europea una valutazione sullo stato del Paese richiedente, sull’entità del fabbisogno di finanziamento dello Stato e sul rischio di coinvolgimento di altri Paesi dell’Unione nella situazione di crisi

3) l'organo plenario del MES adotta poi la decisione di garantire assistenza



Come vedremo in seguito, la linea di credito associata può essere erogata sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate (ECCL).

Con l'avvio del negoziato tra: la Commissione, lo Stato, la BCE (Banca centrale europea) e il FMI (Fondo monetario internazionale, qualora venga richiesta assistenza anche a questa istituzione), viene concluso un memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding), in cui viene specificata la condizionalità di erogazione del finanziamento, che dovrà rispettare alcuni parametri:

  • le decisioni eventuali devono essere adottate dal Consiglio dell'UE in base ai poteri che gli sono conferiti nel quadro della procedura dei disavanzi pubblici eccessivi;

  • il Managing director del MES propone poi i termini del memorandum, firmato dalla Commissione che sovrintende al rispetto della condizionalità prevista.

Dal meccanismo di funzionamento si evince che nonostante MES e Commissione Europea siano istituzioni distinte, esse agiscono in modo coordinato.

Adesso chiarito cosa è il MES, come è nato e come funziona, cerchiamo di capire quale ruolo può avere per uscire dalla crisi da Covid-19



Tra le misure di politica economica varate dall'Unione Europea, in risposta alla crisi generata dalla pandemia, il Mes è quella rivolta agli Stati membri, per finanziare i costi sanitari diretti e indiretti. Infatti, Il 9 aprile 2020, i ministri delle Finanze della zona euro, riuniti nell’Eurogruppo, hanno varato un pacchetto di misure di politica economica in risposta alla crisi da COVID-19. Tra queste misure, vi è proprio il Mes, che costituisce la rete di sicurezza per gli Stati, fornendogli un supporto economico per affrontare la crisi pandemica: il cosiddetto Pandemic Crisis Support (Sostegno alla crisi pandemica). Successivamente, il 23 aprile, i Capi di Stato e di governo dell’Ue, riuniti nel Consiglio europeo, hanno approvato questo accordo e l’8 maggio, l’Eurogruppo ha concordato ed approvato i dettagli allegati a questa linea di credito. Dopo le procedure nazionali di approvazione, il 15 maggio 2020, la linea di credito è stata resa operativa dal Consiglio dei governatori del Mes.


Ma vediamo come il meccanismo europeo di stabilità può supportare i Paesi colpiti dalla pandemia....


Per far fronte alla crisi Covid, il Mes ha istituito il Pandemic Crisis Support (Sostegno alla Crisi pandemica), basato sulla sua linea di credito Enhanced Conditions (ECCL) disponibile per tutti i Paesi dell’area euro. Tale linea di credito, come vedremo in seguito, è disponibile per tutti gli Stati membri dell’area euro, con termini standardizzati concordati in anticipo dagli organi direttivi del Mes, che riflettano le sfide attuali, sulla base di valutazioni preliminari da parte delle istituzioni europee. Tali valutazioni preliminari, relative ai rischi di stabilità finanziaria, solvibilità bancaria, sostenibilità del debito e sui criteri di ammissibilità al Pandemic Crisis Support, svolte dalla Commissione europea in collaborazione con la Banca Centrale Europea (BCE) e il MES, hanno confermato che ogni Stato membro è idoneo a ricevere sostegno. Pertanto, il Pandemic Crisis Support è disponibile per tutti gli Stati membri dell’area euro.

Come funziona la richiesta fondi e qual è l’importo massimo che si può ricevere?

Ogni Stato membro può chiedere prestiti fino a un massimo del 2% del proprio Prodotto interno lordo, calcolato alla fine del 2019. Per l’Italia ciò equivale a un massimo di circa 37 miliardi di euro di prestiti. Se tutti i 19 Paesi dell’area euro dovessero attingere dalla linea di credito, ciò comporterebbe un volume combinato di circa 240 miliardi di euro. Come anticipato in precedenza, il finanziamento è disponibile per tutti gli Stati membri dell’UE. Tuttavia è il singolo Stato a decidere se farne richiesta o meno Quali sono condizioni associate all’erogazione dei prestiti?

L’unico requisito per accedere alla linea di credito è che gli Stati membri, che lo richiedono, si impegnino a utilizzare questa linea di credito per finanziare le spese di assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID -19. Tuttavia, il fatto che l’unico requisito per accedere al MES sia di utilizzarlo per la copertura di spese sanitarie, non significa che non vi siano altre condizioni una volta ricevuta la line di credito. Vediamo perché. Prima di tutto occorre distinguere tra le due linee di credito offerte dal MES ossia la Precautionary Conditioned Credit Line (PCCL) e la Enhanced Conditions Credit Line (ECCL). La differenza tra le due linee sta nel fatto che la PCCL è accessibile per i Paesi che dimostrano di rispettare una serie di criteri tra cui: godere di una solida situazione finanziaria, avere un debito sostenibile e di non avere problemi di insolvenza del sistema bancario, mentre la ECCL è accessibile anche per i Paesi, che hanno una situazione finanziaria meno solida e non rispettano alcuni dei suddetti criteri. Inoltre, come sancito dall’art. 5 del documento del MES, che si può leggere al seguente link, https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/esm_guideline_on_precautionary_financial_assistance.pdf, se ad un Paese viene concessa una ECCL, il Paese sarà sottoposto ad una sorveglianza rafforzata da parte della Commissione Europea.



Per effetto di tale sorveglianza, dovrà, con la consulenza e la cooperazione della Commissione Europea, adottare le misure necessarie a contrastare le fonti attuali o potenziali di difficoltà. È stato stabilito che la linea di credito per il Covid sarà una ECCL, pertanto i Paesi che la richiederanno saranno soggetti ad una sorveglianza rafforzata. Se ne deduce quindi che il MES non è una linea di credito senza alcuna condizionalità, poiché l’assenza di condizioni riguarda solamente l’accesso al credito ma non il suo utilizzo. Infatti, i Paesi che richiedono il MES, su richiesta della Commissione Europea, dovranno:

  • fornire al MES tutte le informazioni necessarie per l’erogazione del credito, tra cui informazioni mensili sulla condizione finanziaria, cash balance e altre informazioni chiave;

  • comunicare alla commissione europea, alla BCE e all’ESA informazioni disaggregate in merito agli sviluppi del proprio sistema finanziario

  • eseguire, sotto la supervisione dell’EBA, stress test e analisi di sensitività, per valutare la resilienza del settore finanziario a vari shock macroeconomici e condividere il dettaglio dei risultati

  • essere soggetto a periodiche valutazioni in merito alla capacità del proprio sistema di Vigilanza sul settore bancario

  • eseguire e riportare i risultati del processo di audit, da effettuare in modo completo e indipendente sui conti pubblici, al fine di valutarne l’affidabilità, completezza e accuratezza, che sono rilevanti per la procedura per i disavanzi eccessivi. Dopodiché la Commissione Europea valuterà la qualità dei dati comunicati dal Paese beneficiario.

  • Se necessario, fornire informazioni aggiuntive per il monitoraggio del progresso fatto nella riduzione dei deficit eccessivi

Infine, il regolamento del MES prevede anche un sistema di allarme rapido, che ha l’obiettivo di valutare la capacità dei Paesi di rimborsare i prestiti, evidenziando eventuali criticità di rimborso da parte dei beneficiari. Di fatto, il MES analizzerà la capacità di rimborso per i prossimi 12 mesi in modo da valutare se sussiste il rischio di mancato rimborso dei pagamenti dovuti.

A questo punto, dovrebbe esser chiaro che il MES impone delle condizionalità non in termini di accesso ma di utilizzo, prevedendo un monitoraggio sui Paesi che ne fanno richiesta, i quali saranno sottoposti alla condizione della Sorveglianza Rafforzata. Tuttavia, questo non vuol dire che non sia conveniente utilizzarlo, infatti tramite il MES è possibile accedere al credito a condizioni meno onerose rispetto a quelle a cui si potrebbero ottenere capitali sui mercati finanziari. Ma quanto costerà il MES ai Paesi che decidono di usufruirne e quando dovranno rimborsare il prestito? I Paesi che decideranno di ricorrere al Pandemic Crisis Support possono già richiedere la linea di credito, la quale sarà disponibile fino alla fine del 2022, periodo che potrebbe essere modificato in caso di necessità, tenendo in considerazione l’evoluzione della crisi. Il Mes può erogare denaro nell’ambito della linea di credito per un periodo di dodici mesi, che può essere prorogato due volte per sei mesi ciascuna e i prestiti hanno una durata massima di 10 anni, dopodiché dovranno essere restituiti.

I Paesi che lo attiveranno dovranno pagare, oltre al costo del finanziamento Mes, un margine di 10 punti base (0,1%) all’anno, una commissione di servizio una tantum di 25 punti base (0,25%) e un servizio annuale di commissione di 0,5 punti base (0,005%). Cifre che sono inferiori ai prezzi indicati per le linee di credito convenzionali del Mes e contribuiranno a ridurre al minimo i costi del Pandemic Crisis Support. Una volta attivata la linea di credito, i Paesi possono scegliere se attingere subito al prestito, prelevando al mese fino ad un massimo del 15% dell’importo complessivo del credito, oppure possono scegliere di attivare la linea di credito e utilizzarla come una sorta di assicurazione, per rassicurare gli investitori, garantendosi l’accesso a finanziamenti più economici di quelli a cui potrebbero attingere sui mercati.

Quanto tempo ci vorrà per completare questo processo?

L’intervallo di tempo preciso dipende dalla durata delle procedure nazionali negli Stati membri (che dipendono da Paese a Paese dell’eurozona). L’aspettativa è che possano essere necessarie circa due settimane. Successivamente, il Paese può attingere dalla linea di credito in qualsiasi momento e non sono necessarie ulteriori procedure.

In definitiva, il vantaggio di accedere al MES non è dato dalla mancanza di condizionalità, che come abbiamo visto ci sono, ma è data dal fatto di poter accedere ad una linea di credito a costi inferiori di quelli con cui si potrebbero ottenere capitali sui mercati finanziari, e di poter ottenere in tempi ragionevoli delle risorse da destinare alla copertura delle spese sanitarie dirette e indirette. L’Italia userà o meno il MES? Questo dipenderà solo dalle scelte del Governo, poiché come abbiamo visto deve essere lo Stato a richiedere l’attivazione della linea di credito.

Se volete continuare a scoprire la realtà che ci circonda sempre più guidata da driver di tipo finanziario, talvolta un po' complessi da capire, continuate a seguirci, vi accompagneremo nel viaggio alla scoperta della finanza e della comprensione delle dinamiche macro-economiche.


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